Art. 1.
(Soggetti interessati).

      1. Al fine di favorire l'inclusione sociale delle persone anziane e di sostenerne i redditi, le regioni, le province ed i comuni, nonché le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato, le cooperative di solidarietà sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) possono impiegare tali persone nelle attività di cui all'articolo 3.
      2. Si considerano anziane, ai fini della presente legge, le persone che hanno compiuto sessanta anni e che sono titolari di pensione ovvero risultano casalinghe.